A qualche giorno dalla critica dell’Unione degli Universitari in merito all’impatto del nuovo ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) sugli studenti universitari, ripubblico questo testo da me redatto alla fine degli anni 1990, quando ricoprivo la carica di rappresentante degli studenti (Università di Torino e Politecnico di Torino) nel Consiglio d’Amministrazione dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte. Proprio perché datato, spero che possa essere utile per confrontare ciò che è cambiato e ciò che è rimasto tal quale.
Premessa (alla prima edizione): Bomba, materasso o tappeto elastico? è stato scritto nella primavera del 1997. Da allora molto è cambiato dal punto di vista normativo: oltre all’uscita del nuovo Dpcm, si sono aggiunti il Regolamento per l’assegnazione del fondo di riparto, il Regolamento sulle tasse e i contributi universitari. Ciò detto, le posizioni espresse sono valide nella sostanza e questo documento può presentare i problemi fondamentali posti dal diritto allo studio.
- Introduzione
- Gli obbiettivi delle politiche per il diritto allo studio
- Il quadro normativo
- Un progetto per il diritto allo studio
- I modi della rivendicazione e conclusioni
- Allegati
1. Introduzione
Diritto allo studio è espressione alla quale sono attribuiti significati piuttosto diversi. Nei testi più recenti al riguardo non si trova una soddisfacente analisi di questo problema, sintomo di un certo appiattimento operativo che, in senso lato può essere uno dei multiformi aspetti del “pensiero unico” (1).
Dobbiamo perciò risalire al bel testo di Fiorella Padoa Schioppa, Scuola e classi sociali in Italia (2). L’autrice distingue due diverse interpretazioni:
1) “Un primo modo di intendere questo diritto (elaborato particolarmente a livello universitario) è quello di ‘considerarlo un caso particolare del diritto al lavoro…[in quanto] lo studente è un lavoratore e, come tale, se produce ha diritto a salario'” (3).
2) Un secondo modo è piuttosto volto a combattere le differenze di opportunità sociali. A sua volta, questa seconda visuale, si articola in diverse posizioni, da quelle che propongono di “offrire a tutti un’istruzione eguale e completa, ‘abolendo la funzione per cui la scuola è sorta’ cioè eliminando ogni forma di selezione scolastica”; a quelle che auspicano che la selezione, pur conservata, operi solo sul merito e non sul censo (4).
Risulta evidente che tutto lo spettro di posizioni presenta pro e contro. La gratuità dell’istruzione universitaria, presente sia nei paesi nordici, sia in Gran Bretagna, favorisce relativamente le classi più abbienti, in quanto la proporzione degli studenti provenienti da queste classi rispetto al totale della popolazione universitaria è superiore alla analoga proporzione nella società in generale (5). Eliminare ogni selezione, d’altronde, non favorisce la classe lavoratrice: una scuola che “magari non selezioni socialmente ma non qualifichi culturalmente [destina] al gioco feroce della selezione del mercato capitalistico i possessori di un povero e inutile titolo di studio”(6). Infine, dato l’intreccio indissolubile tra censo e successo scolastico, risulta fortemente complesso giungere a una selezione esclusivamente meritocratica.
Esiste poi, a mio parere, un secondo piano di analisi per certi versi ancor più complesso, che scava nel concetto stesso di diritto e che sonda ciò che ruota intorno allo studio.
Lo “studio” di cui si sancisce il “diritto” è un bene differenziato per quantità e tipo, similmente al “lavoro” e diversamente dal “voto”. L’interpretazione liberale dell’art. 34 della Costituzione può essere sintetizzata nella formula “diritto allo studio confacente al talento di ciascuno” che perde però di significato, qualora si consideri che il grado di talento è determinato principalmente su base di classe. La formulazione “diritto a uno studio in quantità e tipo uguale per tutti”, che dapprima potrebbe sembrare più coerente, rivela poi problemi, non solo a livello attuativo, ma pure logico. Tali contraddizioni riflettono ancora una volta l’intreccio tra sistema formativo e sistema sociale nel suo complesso tale da far sì che non si possa dare diritto allo studio senza eguaglianza sostanziale, fine di cui però il diritto allo studio dovrebbe essere promotore.
Gli obbiettivi delle politiche per il diritto allo studio
Secondo un certo numero di studi, il quadro che ci offre la gran parte dei paesi, sia dell’occidente sia dell’est, nel periodo che va dalla fine della Seconda guerra mondiale ad oggi, quanto all’eguaglianza delle opportunità nel sistema formativo è di sostanziale stabilità: una forte espansione della scolarità (cioè del numero di studenti in assoluto) non è stata accompagnata da un mutamento nel rapporto numerico tra studenti di classi sociali diverse (7).Nonostante questi studi, data l’ampiezza, non possano non essere per certi versi generici, tale dato di fondo induce comunque alla riflessione. Più in particolare colpisce la considerazione secondo la quale l’estendersi della scolarità avrebbe diminuito la richiesta di eguaglianza (8).
Tali diseguaglianze sono causate concretamente da diversi motivi:
1) i costi diretti, che incidono in modo differente su redditi di entità diversa;
2 ) i costi/opportunità, che sono funzione: a) della situazione economica circostante, cioè dell’attrazione del mercato del lavoro; b) delle probabilità di successo interne al processo formativo e attese sul mercato del lavoro. Rispetto al punto a) è peraltro utile considerare la complessa relazione tra alta domanda di lavoro/ benessere e tra benessere/ alti livelli di istruzione. e infine tra alti livelli di istruzione/ alta domanda di lavoro: l’evidenza empirica che questa ultima relazione non è sempre verificata pone in crisi tutta la catena (9). Quanto al punto b) sono da considerare due fattori: in primo luogo lo studente proveniente da classi svantaggiate ha una probabilità minore di eccellere nel sistema formativo; in secondo luogo il suddetto studente ha, a parità di titolo di studio raggiunto, una minor probabilità di raggiungere una posizione socioeconomicamente elevata, rispetto al suo collega proveniente da una classe privilegiata.
Il problema del legame tra alti livelli di istruzione e alta domanda di lavoro è esterno al sistema formativo e riguarda l’organizzazione del lavoro (10). I processi di selezione che favoriscono le attitudini e i sistemi di valori conformi alle classi dominanti concernono principalmente il corpo docente, il tipo di saperi trasmessi, il sistema culturale in generale; ancora, la maggior forza di un titolo di studio in mano a un giovane di una classe avvantaggiata riguarda i processi di allocazione del lavoro.
Il campo su cui le politiche di “diritto allo studio”, intese in senso ristretto, possono insistere riguarda dunque i costi diretti.
3. Il quadro normativo
La normativa vigente rispetto al Diritto allo studio universitario, a livello nazionale, si basa principalmente su:
- Legge 2 dicembre 1991, n.390 – Norme sul diritto agli studi universitari
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5
- Dpcm 13 aprile 1994 – Uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario
E, per quanto riguarda il Piemonte:
- Lr 18 marzo 1992, n.16 – Diritto allo studio universitario
- Legge 2 dicembre 1991, n.390 – Norme sul diritto agli studi universitari
La legge n. 390 presenta in modo sistematico i diversi aspetti del diritto allo studio. Individuate nei “Principi generali” le finalità e i destinatari della normativa, precisa gli interventi che debbono essere posti in essere dallo Stato, dalle Regioni e dalle Università; quanto alle competenze dello Stato deve essere emanato con cadenza triennale un Decreto del presidente del consiglio esecutivo della legge; il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da parte sua, deve presentare al Parlamento un rapporto sull’attuazione del diritto allo studio e istituire, all’interno del Ministero, la Consulta nazionale per il diritto agli studi. Le Regioni, invece, si occupano dell’erogazione di servizi quali mense, alloggi, trasporti, assistenza sanitaria, orientamento al lavoro, nonché di assegni di studio (11). Le Università infine sono tenute soprattutto a concedere l’esonero parziale o totale del pagamento delle tasse e dei contributi, agevolare la frequenza dei corsi e lo studio individuale per gli studenti lavoratori, anche mediante l’istituzione dei corsi a distanza, istituire forme di collaborazione part-time con gli studenti per la gestione dei servizi, promuovere gli interscambi di studenti e le attività formative autogestite. Nell’ultimo capo della legge, “Norme particolari”, tra l’altro, si specifica la posizione di studente straniero, si istituisce il fondo di incentivazione per il riequilibrio dell’offerta formativa e si affronta il problema della sistemazione abitativa degli studenti fuori sede.
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5
Il collegato alla finanziaria (legge n.537) introduce una serie di norme molto importanti nella nostra analisi. Innanzitutto sono istituiti tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero: a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, a sua volta articolato in quote base (presumo proporzionali al numero di iscritti, al numero di corsi di laurea attivati) e quote di riequilibrio, assegnate in base a criteri determinati dal Ministero, sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza dei rettori; la stessa legge prevede una progressiva diminuzione della quota base e aumento di quella di riequilibrio. Tale tendenza può avere effetti positivi nella misura in cui premia il migliore servizio di alcune università, negativi quando vada a danneggiare realtà già difficili; va notato inoltre che dalla valutazione sono esclusi gli studenti, unici usufruttuari dei servizi stessi; b) fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche; c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario.
Nella stessa legge viene impostata la normativa riguardante le tasse e i contributi degli studenti che vengono ad essere così strutturati:
a) tassa di iscrizione, da 300 a 900 mila lire (12), di cui l’80% va a confluire nel fondo per il finanziamento ordinario, il 20% alle regioni;
b) contributi agli atenei e alle facoltà finalizzati al miglioramento della didattica e, almeno per il 50%, al diritto allo studio; tasse e contributi (a+b) non devono superare la soglia di quattro volte la tassa minima, limite peraltro derogabile (come è regolarmente accaduto).
c) tassa regionale per l’Ente per il diritto allo studio che deve avere un ammontare pari al 30% della tassa minima.
Confronta l’esempio nella Tabella III.1.
Tabella III.1 – Ripartizione della tassa e dei contributi universitari – Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in storia – Anno accademico 1996/97
Totale di 1.222.000 lire | di cui | % | |||
a) Fondo finanziamento ord. | 242.769 | 20 | |||
748.538 | 61 | ||||
di cui | b.1) Ateneo | 352.015 | 29 | ||
b.2) Facoltà | 396.523 | 32 | |||
c) Regione(della tassa d'iscr.) | 60.692 | 5 | |||
d) Regione (tassa regionale) | 170.000 | 14 |
In ben tre articoli differenti (14, 15, 16) si invita a differenziare l’importo delle tasse e dei contributi in base alla condizione economica e al merito degli studenti; vengono poi esonerati dalle tasse i beneficiari di assegni di studio.
Dpcm 13 aprile 1994 – Uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario
Per concludere l’analisi delle disposizioni a livello nazionale riguardanti il Diritto allo studio ci soffermiamo sul Dpcm attuativo della legge n. 390. In esso si definiscono le condizioni per l’accesso ai servizi, alle borse di studio e per l’esonero dal pagamento delle tasse. Per l’accesso ai servizi si procede mediante l’individuazione degli studenti idonei, quelli cioè che rispondano a specifici criteri di merito e di reddito. É quindi stabilita una graduatoria in base al merito tra gli idonei e secondo tale graduatoria vengono erogate le borse di studio, fino a esaurimento. Ai borsisti è poi corrisposta una somma secondo la Tabella III.2
Tabella III.2 – Importi erogati in assegno di studio – Ente per il diritto allo studio universitario – Anno 1996/97
Condizione pari a 2/3 del reddito di idoneità | ||||
Senza erog. serv. | Vitto | Vitto o alloggio | Vitto e alloggio | |
Studente fuori sede | 6.500.000 | - | 4.300.000 | 2.100.000 |
Studente in sede | 3.600.000 | 2.500.000 | - | - |
Condizione pari al reddito di idoneità | ||||
Senza erog. serv. | Vitto | Vitto o alloggio | Vitto e alloggio | |
Studente fuori sede | 4.333.333 | - | 2.866.667 | 1.400.000 |
Studente in sede | 2.400.000 | 1.666.667 | - | - |
Individuato questo punto chiave rimandiamo al testo integrale per i dettagli. Essendo imminente l’emanazione del nuovo Dpcm, individueremo invece le principali differenze. L’impostazione della normativa è immutata, ma vi è qualche piccola differenza nello specifico.
– considerato che gli assegni di studio erogate non coprono la totalità degli idonei, a coloro che sono risultati idonei ma che non hanno ottenuto corresponsioni in denaro sono attribuite in via prioritaria le attività part-time e comunque sono esonerati d’ufficio dalla tassa d’iscrizione e dai contributi universitari (art. 1, c. 2 e art. 6, c.4) (13);
– per gli immatricolati al primo anno le graduatorie tra gli idonei vengono stabilite solo con riferimento al reddito; per gli anni successivi al primo la normativa è invariata ed è considerato il merito (e, a parità di merito, il reddito) (art.2, cc.4 e 5);
– vengono stabiliti per gli organismi responsabili (Regioni e Università) dei termini entro i quali devono erogare le provvisioni e i servizi, al fine di rendere fin da subito fruibili i benefici a cui lo studente è stato ammesso (art.2, c.12);
– sono istituiti dei criteri uniformi per la valutazione del patrimonio, secondo le esperienze portate avanti da varie università italiane (nella bozza però non si specifica nulla quanto a tali metodi);
– sono elevati lievemente i criteri di merito per l’idoneità (art. 4, c.1);
– gli studenti che hanno interrotto gli studi per attività lavorativa, per gli anni in cui non sono stati iscritti, sono esonerati dal pagamento dei contributi e debbono corrispondere una cifra pari alla tassa minima (art. 6, c.5);
– in un articolo si specifica in cosa consista il servizio abitativo: rilevazione della domanda, informazione sulle disponibilità di alloggio, ricerca e offerta dell’alloggio, assistenza legale per i contratti di locazione, ecc. (art.7, c.8);
– è modificata in parte la normativa riguardante gli studenti non appartenenti alla Unione Europea; possono partecipare ai concorsi per l’attribuzione di benefici gli studenti provenienti da paesi per i quali esistano trattati o accordi internazionali di reciprocità (Grecia e Slovenia) o per i quali esistano specifiche disposizioni nell’ambito di paesi in via di sviluppo (non indicati); inoltre le Università, con modalità da esse stabilite, possono ammettere anche studenti provenienti da altri paesi. Per i paesi per i quali sia possibile valutare la condizione economica, vengono presi in considerazione i redditi e i patrimoni delle famiglie di provenienza; al contrario, dove non sia possibile confrontare o verificare la condizione in modo omogeneo, è valutato solo il merito (i bandi per questi ultimi sono rivolti solo agli iscritti a anni successivi al primo) (art.2, cc. 6-9);
– è attribuita alle Università la facoltà di concedere borse di studio, con oneri a carico del proprio bilancio, attingendo in via prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni (art.10, c.1-2).
Lr 18 marzo 1992, n.16 – Diritto allo studio universitario
Nella legge regionale sul Diritto allo studio universitario (n. 16), individuate le finalità e i destinatari, sono specificate le tipologie degli interventi (borse di studio, supporto economico per attività a tempo parziale, servizi di ristorazione e abitativi, servizi di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi professionali, servizi editoriali, librari e di assistenza sanitaria, prestiti d’onore). In una seconda sezione è definita la composizione e i compiti degli Organi dell’Ente per il diritto allo studio. Infine vengono qualificati gli interventi della regione e individuate le disponibilità finanziarie.
4. Un progetto per il diritto allo studio
Il progetto è stato steso seguendo queste due linee:
a) la compresenza di un piano di “lungo periodo” e di “breve periodo”;
b) l’estrema provvisorietà e apertura (anche nella struttura, molto segmentata) tale da permettere modifiche e aggiunte dettate dalla discussione e l’esperienza.
Criteri generali
1. unificazione dei bandi, dei criteri e delle graduatorie per l’esonero dalle tasse universitarie e per l’erogazione degli assegni di studio. L’Università e la Regione, congiuntamente, dovrebbero, all’interno dei rispettivi bilanci, individuare una quota da destinare al diritto allo studio al cui attivo stanno le tasse e le contribuzioni studentesche, al passivo l’erogazione di assegni di studio; si dovrebbe quindi eliminare il doppio passaggio di individuazione degli idonei- graduatoria; a ogni condizione economica si dovrebbe far corrispondere un determinato assegno di studio o tassa; quindi, a partire dalle condizioni disagiate si inizierebbe l’erogazione di assegni, fino all’esaurimento del fondo (fatto salvo che, qualora uno studente, avente diritto a un assegno di studio, non la ottenesse, non sarebbe tenuto al pagamento della tassa e dei contributi);
2. la corrispondenza tra una determinata condizione economica e l’erogazione di un determinato assegno di studio o l’imposizione di una determinata tassa verrebbe stabilita nel seguente modo: determinazione di una condizione economica- base, per la quale non vi sarà né l’erogazione di un assegno di studio né l’imposizione di una tassa o di un contributo universitario; da tale condizione- base si procede mediante l’erogazione di un assegno di studio crescente al diminuire della condizione economica e l’imposizione di una tassa crescente al crescere della condizione economica; la progressione potrebbe essere determinata mediante un’aliquota progressiva scaglioni o il sistema Clesius, elaborato dall’Università di Trento, sul quale a tutt’oggi non abbiamo notizie più particolareggiate;
3. la determinazione della condizione economica verrebbe valutata mediante la valutazione del reddito e del patrimonio, secondo le esperienze più avanzate presenti in Italia: a)considerazione delle evidenze fiscali risultanti dall’Irpef, integrati, nel caso dei redditi da lavoro autonomo, dalla valutazione di indicatori, quali ad esempio il costo delle materie prime o le dimensioni dei locali o il numero di dipendenti (14) b)considerazione del patrimonio, secondo l’esperienza di Torino, per tipologia (15); c) considerazione dello studente straniero, qualora non si possa valutare il reddito della famiglia di provenienza, come indipendente, con la soppressione del criterio di reddito minimo in quanto gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per studio non possono che lavorare in nero, in virtù della disposizione che impone allo straniero, qualora chieda un permesso di soggiorno in qualità di studente, di avere una fonte di reddito sufficiente al suo sostentamento prima dell’entrata in Italia (16).
L’aumento delle tasse
Nella nostra proposta è previsto l’aumento rispetto a oggi del tetto massimo di tasse e contributi studenteschi. Pur considerando le critiche a questa idea espresse, fra l’altro, dal Coordinamento delle liste di sinistra (17), riteniamo più giusta questa posizione, almeno fino a che la distribuzione per classi sociali all’interno dell’Università non rispecchierà quella del paese (cfr. sopra). É necessario però che:
1. a differenza di quanto è successo fino ad oggi (l’Università degli Studi di Torino ne è un esempio) venga introdotto il sistema di differenziazione sopra presentato o analogo, secondo criteri che non tendano a associare a redditi anche bassi la tassa più alta;
2. venga definita una percentuale del bilancio dell’Università e dell’Ente per il diritto allo studio per i Dsu, sotto la quale non sia possibile scendere;
3. il limite massimo della tassa sia elevato così da colpire sempre più pesantemente i redditi più alti, senza soglie, quali quelle ora presenti, tali che, per una famiglia di tre componenti, paghi la stessa cifra chi ha un reddito di 56 milioni o di 156 milioni. Tale innalzamento dovrebbe solamente tenere conto dell’elasticità della domanda di istruzione pubblica universitaria da parte delle famiglie più abbienti per evitare che quote sempre maggiori di studenti ricchi si volgano alle istituzioni private.
Merito
1. riteniamo che gli interventi per il Diritto allo Studio debbano evitare che lo studente che voglia portare avanti gli studi non lo possa fare per motivi economici piuttosto che premiare una buona conduzione degli studi e perciò siamo contrari alla valutazione del merito in sede di provvisioni economiche (18) (salvo casi particolari, quali la condizione di parità di reddito) per le seguenti ragioni: a)la mortalità universitaria (14% degli iscritti raggiunge la laurea) non è favorita dalla mancanza di incentivi in denaro ma è causata dalle insufficienze della didattica, sia a livello quantitativo (proporzione studenti/professori altissima, scarsità di seminari, poca disponibilità dei professori), sia qualitativo (obsolescenza dei programmi); insufficienza che va spesso a colpire proprio coloro che, non aiutati a livello economico, preferiscono entrare nel mondo del lavoro rinunciando a proseguire gli studi; b)siamo contrari al premiare in moneta una condizione, quella di merito elevato, motivo in se stessa di soddisfazione e promozione personale (19);
2. in virtù dell’inattualità e impopolarità della posizione rivendicata riteniamo comunque necessario nel breve periodo:
a) fissare anche i numero di anni fuori corso oltre i quali non è più possibile avere provvisioni in denaro a partire dalle medie di anni di corso degli studenti, per facoltà;
b) fissare criteri di merito lievemente inferiori per studenti stranieri, in quanto sfavoriti dalla minore conoscenza della lingua, per studenti lavoratori, per studenti che stanno svolgendo il servizio civile (o militare);
c) per i contratti di collaborazione part-time con l’università diversificare tra i compiti che richiedono una alta competenza, da attribuire in base a graduatorie di merito, e quelli che non la richiedono, in cui ogni graduatoria per merito va soppressa.
Certificazione e controlli
1. la verifica (20) della rispondenza delle autocertificazioni ai dati dichiarati dalla documentazione ufficiale in possesso degli studenti e delle loro famiglie (21), di cui le Università e le Regioni hanno facoltà, non può essere condotta oggi che su un campione minimo; a maggior ragione nel caso della nostra proposta, in cui verrebbe valutata la condizione economica di tutti gli iscritti. In ogni caso tale problema è legato alla generale insufficienza dei controlli fiscali in atto nel nostro paese, di cui possiamo lamentare la mancanza e poco più. Più specificamente va notato:
a) il lavoro irregolare, sempre più diffuso in generale, lo è particolarmente tra gli studenti, che molto spesso sono lavoratori part-time (22). Questo determina una serie di problemi. Caso 1: allo studente straniero che può dimostrare di potersi mantenere mediante il proprio lavoro, viene revocato il permesso di soggiorno per studio. Caso 2: due famiglie di pari condizione economica, ma in una delle quali lo studente lavori, nell’altra no, hanno bisogni effettivi diversi.
b) per le facilitazioni accordate a studenti lavoratori, di cui sopra, si deve prestare attenzione ai casi di assunzione da parte di un’impresa o società familiare.
Analisi dei bilanci (23)
É luogo comune ormai la scarsità di risorse che lo stato destina all’università. Ritenendo demagogica una posizione che affermi “più soldi”, ci soffermeremo su quale potrebbe, secondo noi, essere un utilizzo più equo delle risorse disponibili.
Fin da principio dovremo tenere presente che la spesa per il Dsu non supera il 9% dell’intero impegno dello stato per l’istruzione universitaria (24): dato che mostra già chiaramente lo scarso impegno volto all’eguaglianza.
1. uno dei problemi più scottanti riguarda la scelta tra un impiego delle risorse nell’erogazione di provvisioni monetarie o di servizi.
a) l’erogazione di provvisioni monetarie ha il vantaggio di avere costi di gestione minori (soprattutto per la necessità di un personale più ridotto), di comportare minori sprechi, in virtù della libertà del singolo di distribuire la provvisione nel modo più consono ai propri bisogni, di permettere una maggiore flessibilità dell’offerta, in relazione alla tipologia e alla quantità della domanda;
b) l’erogazione di servizi, d’altro canto, disincentiva l’autocertificazione falsa, finalizzata all’ottenimento di una borsa, da parte di coloro che non sono realmente bisognosi (25), può avere effetti virtuosi di seconda istanza (qualora, ad esempio, parte del personale sia rappresentato da studenti part-time), favorisce una maggiore coesione e senso di comunità tra gli studenti.
Tabella IV.1- Stima della spesa della Regione Piemonte comprendente la spesa del personale per tipologia di intervento – Valori assoluti e percentuali – Anno 1986. Milioni di lire
Voce | Valore assoluto | % |
Servizi generali | 1.418 | 8 |
Erogazioni monetarie | 2.179 | 12 |
Mensa | 5.196 | 28 |
Alloggi | 995 | 5 |
Altri servizi | 233 | 1 |
Altre spese per serv. non classificabili | 4.000 | 22 |
Totale servizi | 14.021 | 76 |
Spese per investimenti | 2,850 | 16 |
Spese personale * | 863 | 5 |
Altre spese | 642 | 3 |
Totale altre spese differenti dai servizi | 4.355 | 24 |
Totale | 18.376 | 100 |
Analizzando la Tabella IV.1, fatte salve le considerazioni di cui ai punti a) e b), ci sembra di poter comunque dire che la spesa per provvisioni monetarie sia troppo bassa rispetto alla spesa per mensa e alloggi. Tale considerazione si ricollega anche al punto successivo.
2. nella scelta tra offerta di servizi destinati alla generalità degli studenti e servizi destinati agli studenti privi di mezzi, ci troviamo infatti in pieno accordo con le considerazioni che già esprimeva il Censis, affermando che la spesa per servizi destinati alla generalità degli studenti fosse troppo alta rispetto a quella destinata ai privi di mezzi (26), come si evince chiaramente dalla Tabella IV.2. Tale fatto snatura, a nostro avviso, la funzione specifica dell’Ente per il diritto allo studio (27).
Tabella IV.2- Distribuzione della spesa per Dsu (comprensiva della spesa per personale per destinazione dei servizi – Valori percentuali – Anno 1986
Erogazioni monetarie | 16,2 |
Servizio alloggi | 19,4 |
Servizio mensa per utenza assistita | 10,9 |
Totale utenza assistita | 46,5 |
Servizio mensa per utenza generale | 42,9 |
Altri servizi | 7,7 |
Spese non classificabili | 2,9 |
Totale utenza generalizzata | 53,5 |
Totale % | 100 |
3. analizzando il bilancio dell’Università con un occhio di riguardo al diritto allo studio (cfr. Allegato 1 a p.14) ci si rende conto della scarsità di risorse impiegate in questo senso: il rimborso tasse e contributi rappresenta appena lo 0,47% del totale della spesa corrente e lo 0,26% della spesa totale, mentre per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti è impiegato lo 0,19% del totale della spesa corrente e lo 0,10% della spesa totale,
Informazione, azione sugli ultimi anni delle superiori e monitoraggio
1. sono da rivedere i rapporti tra le energie impiegate nell’Università e in tutti i gradi inferiori di studi. É ampiamente dimostrato come a livello universitario l’incidenza della classe sociale di provenienza sia nettamente più bassa che in tutti gli altri ordini di scuola. Questo dato, incrociato con il rapporto tra studenti abbienti/popolazione in generale e studenti abbienti/popolazione universitaria, fa capire come la selezione di classe avvenga molto prima nel processo formativo. Ciò non significa, nella nostra visione, che debba venire abbandonato il campo dell’Università, ma che si agisca profondamente anche sulle altre realtà. In concreto, per quanto è possibile, l’Edsu dovrebbe promuovere il diritto allo studio di coloro che “vorrebbero accedere all’università se potessero”, sia mediante campagne di informazione, sia sperimentando forme di assegni di studio pre-universitari, soprattutto concentrati su scuole superiori quali gli istituti professionali o tecnici dove maggiore è l’interruzione del ciclo di studi;
2. il monitoraggio del servizio offerto (28), del grado di soddisfazione e dei bisogni degli studenti permetterebbe sia una gestione delle risorse pre-vidente e consona ai bisogni degli studenti, sia un confronto con altre realtà regionali, necessaria se si tiene conto della disparità dell’offerta di servizi tra realtà e realtà.
5. I modi della rivendicazione e conclusioni
Si può rilevare come esistano, nel campo del diritto allo studio, attori di due specie, 1) lo Stato, 2) le Università e le Regioni; problemi di tre ordini analitici diversi: 1) l’attuazione parziale, inefficiente o la non attuazione delle disposizioni presenti nelle diverse normative; 2) le norme che riteniamo inique o incomplete; 3) aspetti controversi.
Se questi sono i destinatari e il contenuto delle rivendicazioni, il soggetto è rappresentato degli studenti, divisi a loro volta in 1) bisognosi e usufruttuari di un servizio, 2) bisognosi e non usufruttuari, 3) non bisognosi. Un piano parallelo è costituito dalla rappresentanza studentesca a livello nazionale (8 studenti nel Consiglio Universitario Nazionale, ma chi sono?), di Università (Senato Accademico 8 studenti su 48 rappresentati, Consiglio d’Amministrazione, 3 su 41) e di Regione (Consiglio d’Amministrazione dell’E.d.s.u., 3 studenti su 12).
1. un primo obbiettivo è quello del controllo a) della qualità dei servizi, effettuato sia dai rappresentanti degli studenti, sia dagli utenti in generale che, sebbene non possano comminare multe, possono svolgere un’azione più continua e capillare (29) b) della effettiva e tempestiva erogazione delle provvisioni;
2. un secondo obbiettivo è la pressione sui Consigli d’amministrazione dell’Università e dell’Ente; le possibilità di azione dei rappresentanti, in questo campo, è ben esigua, come la presentazione della proposta di fasciazione effettuata dal Senato Studenti l’anno passato ha dimostrato. Su chi contare? Certo non su coloro che non saranno beneficiati in alcun modo; in parte sugli usufruttuari (che hanno il vantaggio di essere reciprocamente visibili, ma sono solo in parte interessati, essendo già beneficiati) e soprattutto sui bisognosi non usufruttuari. La mobilitazione, ciò considerato e data anche la tecnicità di alcune rivendicazioni, non può, penso, concretizzarsi in manifestazioni di piazza Più utili forse potrebbero essere a)assemblee periodiche (bimestrali, ad esempio) finalizzata all’informazione e alla proposta collettiva; b)azioni dimostrative in luoghi specifici (mense e residenze);
3. a livello nazionale si può rilevare:
a) la presenza di un Ministero che per tradizione e oggi a maggior ragione, in virtù delle deleghe ottenute con la legge finanziaria del ’96, opera mediante decreti, discutendo la materia con la Conferenza dei Rettori e le organizzazioni degli studenti;
b) che le organizzazioni studentesche suddette sono, a quanto mi risulta, il fuan (Fronte Universitario Alleanza Nazionale) legato a Alleanza Nazionale e Fiamma Tricolore, i Cattolici Popolari, legati a Comunione e Liberazione, il Coordinamento delle liste di sinistra, con centro a Firenze, legato alle esperienze dei collettivi l’Unione degli Universitari, legato alla CGIL; di quest’ultima ritengo efficace l’organizzazzione e ricca l’elaborazione programmatica, mentre nutro qualche dubbio rispetto alla pratica di mediazione con il governo. Alla questione se la politica universitaria debba o meno essere nazionale, posta da un articolo apparso recentemente su .zip (30), non credo sia possibile rispondere in due righe; quello che ritengo invece di poter dire chiaramente è che, attualmente, la politica per il diritto allo studio non può non essere anche nazionale e sarà così fino a che sia il centro a decidere i criteri generali per il diritto allo studio e a erogare una parte consistenze di risorse. Più problematica è la definizione dei canali di questa politica, in quanto a)la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista dalla legge fin dal 1991 (Legge 2 dic. 1991, n.390, art.6) non è ancora stata istituita; b)risulta difficile la pressione nei contronti del Ministero e del Parlamento.
Nonostante tutte le difficoltà rilevate, un’azione per il miglioramento delle politiche per il diritto allo studio sono, a mio parere il nodo cruciale affinché il diritto allo studio non sia né i contentino per smorzare la tensione (materasso), né il premio di produttività per un’élite di arrampicatori (tappeto elastico), ma piuttosto un mezzo per superare la natura squisitamente classista dell’istruzione universitaria.
Allegati
Allegato 1- Bilancio dell’Università degli studi di Torino – Previsione definitiva 1996 – Divisione per titoli e aggregati a cura dell’autore (indicati tra parentesi quadre). Milioni di lire
Entrate | |||
[Avanzo amministrazione presunto] | 149.909 | ||
Titolo I - Entrate contributive | 82.049 | ||
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti | 413.097 | ||
Titolo III - Entrate diverse | 4.297 | ||
Titolo IV - Entrate per alienazione dei beni patrimoniali | 2 | ||
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 0 | ||
Titolo VI - Partite di giro | 159.680 | ||
Tot. generale entrate | 809.034 | ||
Uscite | |||
Titolo I - Spese correnti | 442.586 | ||
di cui | |||
Contributo della Regione Piemonte | 825 | ||
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | 2.093 | ||
[Altro] | 439.668 | ||
Titolo II - Trasferimenti per il funzionamento dei centri di gestione | 51.763 | ||
Titolo III - Spese in conto capitale | 109.290 | ||
Titolo IV - Trasferimenti ai centri di gestione per spese di investimento | 43.996 | ||
Titolo V - Spese per il rimborso di prestiti | 1.720 | ||
Titolo VI - Partite digiro | 159.680 | ||
Tot. generale uscite | 809.034 |
Allegato 2 – Bilancio dell’Ente per il diritto allo studio universitario – Previsioni in termini di competenza 1996 – Divisione per titoli e aggregati a cura dell’autore (indicati tra parentesi quadre). Milioni di lire
Entrate | |||
Titolo I- Avanzo finanziario presunto | 9.775 | ||
Titolo II- Entrate derivanti da contributi e assegnazioni | 32.472 | ||
di cui | |||
Contributo della Regione Piemonte | 22.272 | ||
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | 10.000 | ||
[Altro] | 200 | ||
Titolo III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da servizi resi e da recuperi | 1.507 | ||
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione di beni patr., da trasferimenti di capitale e da rimborsi di crediti | 2 | ||
Titolo V - Entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie | 0 | ||
Titolo VI - Entrate per contabilità speciali (partite di giro) | 1.140 | ||
Totale | 44.895 | ||
Uscite | |||
Titolo I - Spese correnti | 42.804 | ||
di cui | |||
260 | |||
[Spese per assegni di studio] | 14.210 | ||
[Spese per servizio mensa] | 4.000 | ||
[Spesa per servizi abitativi] | 3.115 | ||
[Altro]* | 21.219 | ||
Titolo II - Spese di investimento | 950 | ||
Titolo III - Anticipazioni | 1 | ||
Titolo IV - Contabilità speciali | 1.140 | ||
Totale | 44.895 |
- Cfr. Ramonet, I., Il pensiero unico, Le Monde Diplomatique-il manifesto, gennaio 1995 ↩
- Padoa Schioppa, F., Scuola e classi sociali in Italia, il Mulino, Bologna 1974 ↩
- Tesi della Sapienza, il Mulino, 1967, cit. in Padoa Schioppa, F., op. cit., p. 85 ↩
- Rossanda, R. & Berlinguer, L. & Cini, M., Tesi sulla scuola, il manifesto, 1970, cit. in Padoa Schioppa, F., op. cit., p. 88. Dato che uno degli autori è l’attuale ministro può sortire ironico effetto citare una affermazione contenuta in Diario della settimana, 12-18/2/1996, p.9: “abbiamo di fronte una, anzi molte istituzioni formative che hanno bisogno di essere rilanciate (attraverso) incentivi per chi ottiene buoni risultati, stimoli alla concorrenza.” Invecchiando si cambia idea. ↩
- Anche se per il Regno Unito si deve considerare che 1) in genere lo studente frequenta fuori sede, pagando l’alto costo dei colleges; 2) alcune università prevedono già una tassa e l’introduzione generalizzata sembra essere all’orine del giorno. ↩
- Natta, A., La scuola che vogliamo, Rinascita, 25/12/1970 ↩
- Cfr. Shavit, Y. & Blossfeld, H.P., Persistent Inequalities. Changing in Educational Opportunities in Tirthteen Countries, Westview Press, 1993. ↩
- Questo fenomeno si comprende se si analizza la posizione sociale che andrà a occupare chi abbia raggiunto un dato titolo di studio: man mano che un dato livello di istruzione viene raggiunto da strati sempre più ampi di popolazione, procurerà a chi lo completi, in media, una posizione sociale più bassa di quella di chi lo completava quando vi accedeva un numero più limitato di persone, secondo un processo “inflativo” e continuo. Il fatto che dagli anni ’60 a oggi il numero di iscritti all’Università sia costantemente aumentato, senza che esista un livello di istruzione istituzionalizzato ancora superiore cui accedere per lucrare sul distacco (se si esclude il dottorato, che ha comunque caratteri diversi) è una delle cause a) del numero chiuso, che diminuisce gli accessi; b) della proliferazione di corsi di specializzazione privati (ad es., master all’estero) molto esclusivi e qualificanti. ↩
- Cfr. Aburrà, L. & Miceli, R., Le scelte scolastiche individuali dopo l’obbligo, Ires (Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte), Torino 1993 e Elliot, L., UK will pay for its low wage strategy, the Guardian Weekly, 17/11/1996 ↩
- É inoltre utile ricordare che, in un mondo capitalistico, la progressiva qualifica di lavoratori di un paese, quando possibile (e tanta retorica industriale odierna si fonda su questo punto), implica molto probabilmente la dequalificazione del lavoro in un altro paese. ↩
- Correntemente si distingue tra assegno di studio e borsa di studio, intendendo per assegno una provvisione erogata per venire incontro a una situazione di bisogno, per borsa una provvisione erogata con fini inerenti la didattica come, ad es., per incentivare la mobilità studentesca o per promuovere alcune facoltà piuttosto di altre, ecc. ↩
- La legge è del 1993. Le quote vengono aggiornate annualmente con riferimento all’inflazione rilevata.Condizione pari a 2/3 del reddito minimo di idoneità. ↩
- Per comodità ci riferiamo agli articoli del Dpcm vigente in carattere normale, della bozza del nuovo in italica. ↩
- Per definire il reddito agrario si moltiplica la superfici coltivata o il numero di capi per redditi unitari standard. ↩
- Qui vengono definiti limiti patrimoniali differenziati per tipologia: “un valore limite di patrimonio immobiliare pari a 200 milioni al netto del mutuo residuo sull’abitazione di proprietà; un valore di patrimonio finanziario non superiore a 100 milioni, nel caso in cui non si possieda la residenza, viceversa non superiore a 50 milioni; ed infine un valore limite di patrimonio netto d’impresa, di cui si è titolari, di 100 milioni” (Silvestri, P. & Catalano, G. & Bevilacqua, C., Le tasse universitarie e gli interventi per il diritto allo studio: la prima fase di applicazione della nuova normativa, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – Ires Toscana, Firenze 1996, p. 28). ↩
- Ricordiamo che i benefici possono essere accordati dalle Regioni e dalle Università a studenti stranieri provenienti da paesi dell’UE, da paesi con cui l’Italia intrattiene rapporti di reciprocità, da paesi per i quali esistano specifiche disposizioni nell’ambito di paesi in via di sviluppo. Università e Regioni possono ammettere ai benefici studenti di altre provenienze. Una fonte alternativa di borse di studio è il Ministero degli Affari Esteri, che eroga provvisioni a studenti anche provenienti da paesi sopra non specificati, qualora lo studente frequenti una facoltà finalizzata a una professione utile al paese di origine e abbia alti criteri di merito. ↩
- In un documento il Coordinamento di Firenze scrive: “Dietro gli aumenti delle tasse non c’è solo il danno immediato subito dallo studente, ma si cela l’annullamento dell’idea di università come risorsa collettiva di una nazione. Questo significa che lo studente non deve più contribuire a una struttura che vive di vita propria (…): egli diviene “cliente” di un’azienda di formazione all’interno della quale fa un investimento individuale non garantito da altri se non dalle proprie disponibilità economiche. ↩
- Il nuovo Dpcm sopprime il criterio del merito per l’accesso alle borse al primo anno; si presume che sia giusto, stabilita una “eguaglianza di opportunità”, negli anni successivi, premiare o castigare lo sviluppo o meno di tali opportunità; in realtà questo sistema può postare a effetti anche peggiori di quello precedente, creando situazioni di discontinuità nell’erogazione di provvisioni tali da costringere lo studente a interrompere gli studi iniziati. ↩
- Tale idea si ricollega un po’ alla delirante e magnifica proposta che circolò qualche anno fa sulle pagine de Il cerchioquadrato, settimanale di ricerca politica de il manifesto di determinare i salari e gli stipendi dei lavoratori in modo inversamente proporzionale al grado di soddisfazione di una data professione o mestiere o compito. ↩
- L’Università di Pisa, “che ha sottoposto a verifiche un campione casuale stratificato per corso di laurea, pari al 2% delle autocertificazioni presentate, ha evidenziato che 3% ha rifiutato di sottoporsi al controllo e in più del 50% dei casi si sono riscontrate difformità e incongruenze (in particolare per quel che riguarda il patrimonio)” ((Silvestri, P. & Catalano, G. & Bevilacqua, C., op. cit., p. 21) ↩
- Il controllo della veridicità della documentazione ufficiale spetta all’intendenza di finanza. ↩
- Secondo il rapporto Censis, 1996, degli occupati in Italia nel 1995, 75% svolgono un lavoro standard, 8,3% un lavoro atipico, 16,4% un lavoro sommerso; secondo l’indagine Censis, 1988, del totale degli studenti, il 64,8% non svolge alcuna attività lavorativa, il 20,5% svolge un lavoro o stabile a tempo pieno o stabile part-time o precario a tempo pieno, il 14,6% svolge un lavoro precario part-time. Ciò significa che, del totale degli studenti lavoratori, il 41% svolge un lavoro precario part-time. ↩
- La nostra analisi si basa soprattutto sul testo del Censis, Quando assistere non basta più. Indagine sul diritto allo studio universitario, F. Angeli, Milano 1990 e su Silvestri, P. & Catalano, G. & Bevilacqua, C., op. cit; nell’Allegato 1 a p.14 e nell’Allegato 2 a p. 15 ho riportato i bilanci dell’Università di Torino e dell’Ente per il diritto allo studio – Regione Piemonte divisi per titoli e per aggregati utili a valutare le politiche per il diritto allo studio. I dati del bilancio dell’E.d.s.u. e quelli della Tabella IV.1 e della Tabella IV.2 non sono confrontabili ↩
- Censis, op.cit., p. 108. ↩
- Per lo studente abbiente la differenza tra il vantaggio che ottiene da una borsa in denaro e una in servizi è maggiore che per lo studente non abbiente. ↩
- Censis, op.cit., p.107. ↩
- Non va dimenticata comunque la specificità dei diversi servizi offerti alla generalità degli studenti: le sale studio, per esempio, sono un bene scarso a prescindere dalla situazione socioeconomica dello studente; le campagne d’informazione raggiungono la generalità degli studenti, ma sono necessarie per stimolare l’attenzione proprio dei privi di mezzi, ecc. ↩
- Va sottolineato peraltro che se il monitoraggio diventasse prassi comune i suoi costi si ridurrebbero notevolmente. ↩
- Una ragazza di informatica mi ha raccontato che un gruppetto di studenti, per accertarsi che il pane non consumato un giorno fosse riutilizzato quello successivo, come sospettavano, misero nelle pagnotte degli stuzzicadenti e il giorno seguente, informati segretamente gli utenti di non morsicare il pane, bensì di spezzarlo in due, verificarono la persistenza del bastoncino rivelatore, smascherando gli osti malvagi. ↩
- Tale numero è riconoscibile dal fronte del manifesto su cui è effigiato Tintin che dice -Oh my god! We’re doing it….We’re fuckin’ doing it…! ↩